STATUTO DEL CTIM
CAPO 1 FINALITA E
DENOMINAZIONE
Art. 1
Il Comitato
Tricolore
per gli Italiani nel Mondo (C.T.I.M) ha sede in Roma.
Art. 2
Il C.T.I.M. è una libera associazione di lavoratori italiani
residenti in Patria ed emigrati all'estero e di cittadini di
origine italiana. Non si prefigge alcun fine di lucro.
Art. 3
Il C.T.I.M. ha come scopo il rafforzamento dei legami fra le varie
comunità italiane nel mondo e la Madrepatria, persegue fini
patriottici, morali, culturali ed assistenziali rendendosi
portavoce delle esigenze dei nostri connazionali, tutelandone gli
interessi, prospettando adeguate soluzioni dei loro problemi,
promuovendo iniziative parlamentari e di altra natura a tutela
dei nostri emigrati e delle loro famiglie in Italia e all'estero.
In particolare il Comitato si propone: a) di
dare giusta soluzione all'esercizio del diritti di voto all'estero;
b) di svolgere attiva opera di difesa degli
interessi delle nostre collettività, del loro patrimonio storico,
culturale e linguistico; c) di tutelare la
dignità del lavoro e il buon nome degli italiani all'estero; d)
di battersi per la parità di trattamento, per risolvere il
problema degli alloggi, della scuola, della qualificazione
professionale, della tutela previdenziale e per l'assistenza
malattia dove questi problemi sono ancora insoluti; e)
di operare con ogni possibile mezzo per l'unità politica ed
economica dell'Europa, nella riscoperta del comune denominatore
rappresentato dalla sua civiltà millenaria nel rispetto delle
culture nazionali, per la libera circolazione delle persone e
delle idee, per l'elezione diretta del Parlamento Europeo. A tal
fine viene creato il Centro Studi Europei del C.T.I.M. Inoltre
di allestire biblioteche, organizzare manifestazioni culturali e
sportive, tenere riunioni, conferenze, dibattiti e allacciare
rapporti con altre associazioni di emigrati italiani. il C.T.I.M. nel
quadro di queste finalità promuoverà anche in Patria idonee
iniziative per far conoscere e risolvere i gravi problemi degli
italiani sparsi per il mondo.
Art. 4
L'attività del C.T.I.M. si ispira a liberi principio, nel rispetto delle leggi
del Paese ospite, affermando l'uguaglianza dei diritti per i
nostri connazionali, e auspicando l'unità degli italiani.
Art. 5
E' fatto divieto ai C.T. I.
M., in quanto organizzazione, di
partecipare alla lotta politica dei Paesi che li ospitano.
Art. 6
Essendo una spontanea iniziativa, il C.T.I.M. non è legato ad alcun
raggruppamento politico ma stabilisce utili contatti con i
partiti e con i parlamentari che hanno programmi e finalità
convergenti con i propri scopi.
Art. 7
Il C.T.I.M. trae i mezzi per il suo finanziamento e per l'assolvimento
dei suoi compiti dai contributi dei soci, dalle elargizioni di
enti o privati e dai contributi dello Stato.
CAPO Il DEGLI ISCRITTI
Art. 8
Al C.T.I.M. si aderisce individualmente o per gruppi familiari,
versando la annuale quota annua di iscrizione. Per gruppi
familiari si intendono la moglie e i figli che non abbiano
compiuto il diciottesimo anno d'età.
Art. 9
Possono aderire al Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo
tutti coloro che hanno affinità con il C.T. I. M. Alla
base di questa idealità vi è per tutti gli aderenti il rispetto
sancito dall'Art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana:
"La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino".
Art. 10
La qualifica di iscritto si acquista riempiendo il modulo di
adesione e con il tesseramento che deve essere rinnovato ogni
anno. Art.11
Il Consiglio Direttivo della delegazione ha facoltà di prendere
provvedimenti di censura nei confronti degli iscritti che
fomentino dissidi e discordie all'interno del Comitato, e di
radiare coloro che hanno una condotta morale riprovevole, che
riportino condanne per motivi infamanti e che non si attengono ai
principi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo Centrale ha
funzioni di organo disciplinare di secondo grado.
CAPO III STRUTTURA
ORGANIZZATIVA ALL'ESTERO
Art. 12
La struttura organizzativa del C.T. I. M. all'estero comprende: a)
i Corrispondenti; b) i Circoli; e)
le Federazioni; d) le Delegazioni nazionali.
Art. 13
La Delegazione rappresenta e organizza tutti i Comitati di una
Nazione. La Federazione viene istituita nelle Circoscrizioni
consolare e può avere giurisdizione anche in più di una
Circoscrizione. Il Circolo in ogni altro caso, tenuto conto che
per costituirlo è necessario un atto sottoscritto da almeno 7
soci. I Corrispondenti nelle località dove non è possibile
costituire un Circolo.
CAPO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA
IN ITALIA
Art. 14
La struttura organizzativa del C.T.I.M. in Italia comprende
a) i Corrispondenti; b) i Circoli; e)
i Comitati Provinciali dell'emigrazione d) le
Delegazioni regionali.
Art. 15
Il Comitato Provinciale dell'emigrazione coordina i Circoli e i
corrispondenti di una provincia. La Delegazione regionale
organizza e dirige tutti i Comitati di una Regione.
CAPO V DIRGENTI E ORGANI DEL C.T.I.M.
ALLESTERO
Art. 16
I dirigenti e gli organi del C.T.I.M. all'estero sono: a)
i Corrispondenti; b) l'Assemblea dei soci del
Circolo; e) il Consiglio Direttivo del Circolo; d)
il Segretario del Circolo; e) il Congresso della
Federazione; f) il Consiglio Direttivo della
Federazione; g) il Segretario della Federazione;
h) il Congresso della Delegazione; i)
il Consiglio Direttivo della Delegazione; 1) il
Delegato Nazionale; m) il Presidente; n)
il Coordinatore.
Art. 17
L'Assemblea dei soci del Circolo è composta dagli iscritti.
Viene convocata dal Segretario o Commissario ogni due anni.
Art. 18
L'Assemblea dei soci si pronuncia sull'attività del Segretario o
Commissario e del Consiglio Direttivo. Approva il bilancio ed
elegge il Segretario.
Art. 19
Il Segretario entro dieci giorni dalla sua elezione nomina il
Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fra cui il
Tesoriere o Segretario Amministrativo. li Consiglio Direttivo
compila i bilanci preventivo e consuntivo della gestione
amministrativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea,
coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni,
promuove e coordina l'attività del Circolo.
Art. 20
Il Congresso della Federazione è composto da tutti i Segretari
dei Circoli del C.T.I.M. e dai Corrispondenti della giurisdizione federale.
Viene convocato dal Segretario della Federazione o Commissario
ogni due anni.
Art. 21
Il Congresso della Federazione si pronuncia sull'attività del
Segretario Federale e del Consiglio Direttivo approva i bilanci
ed elegge il Segretario della Federazione.
Art. 22
Il Segretario della Federazione entro dieci giorni dalla
sua elezione nomina il Consiglio Direttivo Federale composto da
almeno cinque membri fra cui il Tesoriere o Segretario
Amministrativo. Il Consiglio Direttivo Federale compila i bilanci
preventivo e consuntivo della gestione amministrativa e li
sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Coadiuva il Segretario
nell'esercizio del- le sue funzioni, promuove e coordina l'attività
della Federazione.
Art. 23
Le nomine e le eventuali revoche dei componenti i Consigli
Direttivi dei Circoli e delle Federazioni debbono essere
ratificate dal Delegato, il quale può altresì nominare i
Corrispondenti, e i Com- missari o Segretari dei Circoli e delle
Federazioni.
Art. 24
Il Congresso della Delegazione è composto da tutti i Segretari e
i Presidenti delle Federazioni del C.T.I.M. e dai Segretari dei
Circoli. Viene convocato dal Delegato ogni due anni.
Art. 25
Il Congresso della Delegazione si pronuncia sull'attività del
Delegato e del Consiglio Direttivo approva i bilanci ed elegge il
Delegato (o Segretario della Delegazione) e tre Revisori dei
Conti.
Art. 26
Il Delegato dirige e indirizza le attività della Delegazione
secondo le disposizioni della Segreteria Generale, è
responsabile della impostazione, organizzazione e amministrazione
della Delegazione e ne risponde agli organi centrali. Entro dieci
giorni dalla sua elezione nomina il Consiglio Direttivo della
Delegazione essere composto a meno sette membri fra cui il
Tesoriere o Segretario Amministrativo. Il Consiglio Direttivo
della Delegazione compila i bilanci preventivo e consuntivo e li
sottopone all'approvazione dell'Assemblea, coadiuva il Delegato
nell'esercizio delle sue funzioni, promuove e coordina l'attività
della Delegazione.
Art. 27
Il Presidente della Delegazione è nominato dal Segretario
Generale su proposta del Delegato; ha compiti di rappresentanza e
mantiene i rapporti con le Autorità diplomatiche italiane e con
le Autorità straniere. Partecipa a pieno titolo a tutte le
Assemblee e alle riunioni dei Consigli Direttivi.
Art. 28
Il Coordinatore di uno o più Paesi è nominato dal Segretario
Generale al quale risponde direttamente. Ha l'incarico di
sovrintendere l'armonico svolgimento organizzativo di una o più
Delegazioni e ha compiti ispettivi, partecipa a pieno titolo a
tutte le Assemblee e alle riunioni dei Consigli Direttivi.
CAPO VI DIGENTI E ORGANI DEL C.T.I.M.
IN ITALIA
Art. 29
I dirigenti e gli organi del C.T.I.M. in Italia sono: a)
i Corrispondenti; b) il Segretario dei Circolo; e)
il Segretario del Comitato Provinciale dell'emigrazione; d)
il Delegato regionale.
Art. 30
I Corrispondenti, i Segretari dei Circoli, il Segretario del
Comitato Provinciale dell'emigrazione, così come la struttura
organizzativa di una Regione, sono regolamentati in analogia ai
dirigenti e organi del C.T.I.M.
all'estero.
Art. 31
Il Delegato regionale è nominato dal Segretario Generale. Ha il
compito di coordinare le attività dei Comitati discendenti
secondo le direttive della Segreteria Generale, di mantenere i
contatti con il Consiglio Regionale e di promuovere ogni utile
iniziativa per l'inserimento del C.T.I.M. nella Consulta Regionale
e per il raggiungimento delle sue finalità statutarie.
CAPO VII DIRIGENTI E ORGANI
CENTRALI DEL C.T.I.M
Art. 32
I Dirigenti e gli organi centrali del C.T.I.M. sono: a)
l'Assemblea Generale; . b) il Consiglio
Direttivo e i Revisori dei conti; e) la Consulta
degli italiani all'estero; d) il Segretario
Generale; e) il Presidente.
Art. 33
L'Assemblea Scomposta dal Presidente, dal Segretario Generale,
dai componenti del C.D.C., dai Delegati all'estero, dai
Coordinatori, dai Revisori dei conti e dai Delegati regionali in
Italia; vi partecipano di diritto i componenti della Consulta
degli italiani all'estero; inoltre può parteciparvi una
rappresentanza per ogni singola Nazione in via percentuale al
numero degli iscritti e delle Federazione esistenti. L'Assemblea
Generale è convocata dal Segretario Generale ogni due anni. Ai
fini delle elezioni delle cariche sociali è previsto il voto per
corrispondenza con le garanzie che la Costituzione italiana
prescrive.
Art. 34
L'Assemblea Generale elegge il Presidente del C.T.I.M., il
Segretario Generale, il Consiglio Direttivo Centrale e i Revisori
dei conti. L'Assemblea Generale ha poteri deliberanti sia per
eventuali mo- difiche statutarie, sia per fissare gli
orientamenti e le linee di azione dei C.T.I.M. in Italia e nel
mondo.
Art. 35
Il Consiglio Direttivo Centrale è composto da dodici membri
eletti dall'Assemblea Generale del C.T.I.M., coadiuva il Segretario
Generale nelle sue attività, elegge fra i suoi membri il
Tesoriere o segretario Amministrativo. Il Consiglio Direttivo si
riunisce su invito del Segretario Generale e in caso di
dimissioni o impedimento di un suo componente ne elegge il
sostituto.
Art. 36
I Revisori dei conti sono tre effettivi di cui uno con funzioni
di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale. 1
Le vacanze che si verificano fra i Revisori per dimissioni,
decadenza o altra causa, sono coperte per cooptazione dei membri
supplenti.
Art. 37
La Consulta degli italiani è organo fiduciario e di
collaborazione del Segretario Generale del C.T.I.M. Ha per
scopo la preparazione e l'esame di proposte di legge a favore
degli emigrati e lo studio di iniziative su problemi settoriali e
tecnici dell'emigrazione. La Consulta degli italiani all'estero
è composta da personalità residenti in Patria o all'estero
esperte in materia di emigrazione no- minate dal Segretario
Generale fino ad un massimo di venti persone. La Consulta viene
convocata dal Segretario Generale e i suoi componenti partecipano
di diritto all'Assemblea Generale del C.T.I.M.
Art. 38
Il Presidente del C.T.I.M. è eletto dalla Assemblea Generale per acclamazione, su
proposta del Segretario Generale. E scelto fra personalità
di chiara fama che abbiano acquisito particolari benemerenze
nazionali. Presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio
Direttivo Centrale.
Art. 39
Il Segretario Generale viene eletto dall'Assemblea Generale. Egli
rappresenta il C.T. I. M. a tutti gli effetti, dirige e coordina
unitamente al Consiglio Direttivo Centrale tutte le attività dei
Comitati, ratifica la elezione dei Segretari o Delegati scelti
dalle Assemblee, nomina i Delegati e i Commissari dei Circoli e
delle Federazioni. Nomina il Coordinatore che sovrintende ai C.T.I.M.
di uno o più Paesi e i componenti della Consulta degli italiani
all'estero, ha la rappresentanza legale del Comitato Tricolore.
CAPO VIII DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 40
Hanno diritto al voto in tutte le Assemblee e Congressi dei C.T.I.M., gli
iscritti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che
sono in regola con il tesseramento per l'anno in cui si celebrano.
Art. 41
Gli inviti di convocazione con l'ordine del giorno debbono per-
venire a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data
di convocazione. Tutte le Assemblee vengono convocate di norma,
ogni due anni; sono inoltre convocate dai Segretari o Commissari
ogni volta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta
motivata dai Consigli Direttivi. Possono essere eccezionalmente
convocate dal Segretario Generale.
Art. 42
Le Assemblee hanno potere deliberante e le decisioni debbono
essere stese per iscritto e convalidate dal Presidenti delle
stesse.
Art. 43
I Consigli Direttivi dei Circoli e delle Federazioni debbono
riunirsi almeno una volta al mese. Vengono convocati dai
Segretari o Commissari. In caso di impedimento o di dimissioni di
uno dei loro componenti eleggono il sostituto. La nomina a membro
del Consiglio Direttivo può essere per gravi ragioni revocata
dal Consiglio stesso a maggioranza o dall'Assemblea.
Art. 44
Nei Paesi a struttura confederale possono essere costituite più
delegazioni. Il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo
rivendica l'onore della tradizione italiana e assume il compito
di difendere gli interessi morali e materiali dei nostri emigrati.
CAPO IX MODIFICHE E
SCIOGLIMENTO
Art. 45
Eventuali adeguamenti del presente Statuto alle leggi dei vari
Paesi debbono essere preventivamente sottoposti alla Segreteria
Generale e il Consiglio Direttivo Centrale può approvare
eventuali regolarnenti di attuazione.
Art. 46
Lo scioglimento di una Delegazione del C.T.I.M. può
essere deciso con l'approvazione di almeno due terzi dei soci in
accordo con il Consiglio Direttivo della Delegazione e sentita la
Segreteria Generale. Il Segretario Generale per gravi motivi può
decidere, sentito il Consiglio Direttivo Centrale, lo
scioglimento di una Delegazione. In caso di scioglimento di una
Delegazione la destinazione del suo patrimonio è decisa dal
Segretario Generale.
Registrato a Roma
atti pubblici il 18 novembre 1971,
e con le modifiche apportate dalla terza, quarta, sesta e nona
Assemblea Generale.